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ENTRA IN VIGORE IL RUNS

L’editoriale di dicembre ha creato tutta una serie di perplessità da parte di molti responsabili di associazioni che ci richiedono ulteriori informazioni sull’entrata in vigore del RUNS.
Gabriele Sepio afferma che: “in tutte le grandi riforme occorre puntare sulla capacità di tutti e, in questo caso, del Terzo settore, di avvicinarsi gradualmente alle nuove regole, di formarsi e di entrare nella logica di una riforma culturale che va analizzata al di là dei requisiti richiesti”.
Proviamo quindi attraverso di lui a rispondere alle prime domande, quelle che riguardano i tempi e le modalità per l’ingresso nel nuovo Registro partendo dal presupposto che vi saranno indicazioni diverse in funzione delle caratteristiche dell’ente.
“Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto RUNTS scatta un conto alla rovescia di sei mesi per organizzare la piattaforma telematica e dare la possibilità agli enti per le richieste di iscrizione.
Il RUNTS dovrebbe essere in funzione da metà aprile 2021”.
Sarà suddiviso in sette sezioni di cui sei dedicate a particolari categorie di enti (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso) ed una per gli altri “ETS” che non rientrano in una delle precedenti tipologie.
La gestione sarà attribuita all’Ufficio statale incaricato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e agli Uffici regionali e delle Province autonome.
In questo modo viene garantito il criterio della territorialità secondo cui l’Ufficio RUNTS competente sarà quello della Regione o della Provincia autonoma.
Importante novità riguarda la modalità con cui dovrebbe funzionare il Registro. Tutte le procedure, compreso il deposito dei documenti, avverranno per via telematica. Particolare attenzione dovrà essere riposta dagli enti per quanto riguarda l’accesso. L’iscrizione potrà avvenire previa compilazione di un apposito modulo allegato al decreto in cui dovranno essere indicate una serie di informazioni dell’ente come, ad esempio, la sede e il rappresentante legale, il tipo di attività di interesse generale svolta, le attività diverse, la presunzione sulla natura commerciale o non commerciale dell’ente.

Quali sono i tempi e le modalità di iscrizione per tutti quegli enti non iscritti in alcun registro?
Potrà essere presentata un’apposita domanda. In tal caso, l’Ufficio entro 60 giorni potrà accogliere la domanda o – in caso di documentazione incompleta – invitare l’ente a integrarla entro un termine non superiore a 30 giorni. Il decreto, inoltre, prevede una procedura semplificata, con tempi ridotti (30 giorni) per gli enti che utilizzino modelli standard tipizzati (come nel caso di reti associative).
Si tratta di modelli approvati dal Ministero del lavoro su proposta delle reti, la cui adozione, oltre a rendere uniformi gli statuti potrà sicuramente accelerare i tempi di ingresso. In questo caso l’Ufficio del RUNTS competente, entro 30 giorni, dovrà effettuare un controllo formale della documentazione e, in caso di inerzia da parte dell’Amministrazione, scatterà un meccanismo di silenzio assenso secondo cui allo scadere dei termini la domanda di iscrizione si intende accolta. Con l’istituzione del Registro unico, inoltre, gli enti che non siano ancora dotati di personalità giuridica o quelli neo-costituiti che vorranno acquisirla, lo potranno fare al momento dell’iscrizione affidando i controlli al notaio che – dopo aver ricevuto l’atto costitutivo o di modifica statutaria – è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti previsti nonché il patrimonio minimo (15mila euro per le Associazioni e 30mila per le Fondazioni).
Discorso diverso per gli enti già dotati di personalità giuridica e che intendano accedere al RUNTS.
In tal caso, l’iscrizione nei registri attualmente vigenti (Prefettura o Regione) resta “congelata” e destinata a riprendere efficacia qualora l’ente dovesse – per qualsiasi ragione (i.e.per scelta o per il venir meno dei requisiti a seguito degli appositi controlli) essere cancellato dal Registro.

Come accedono al Registro unico gli enti già iscritti nei registri nazionali, come le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale?
Le prime ad accedere saranno le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS)per le quali è prevista una trasmigrazione automatica. In particolare, il decreto prevede che saranno gli Uffici che gestiscono gli attuali registri ODV e APS a trasmettere i dati ai corrispondenti uffici del RUNTS. Questi ultimi, inoltre, avranno a disposizione 180 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione.
Si tratta di un controllo sulla regolarità dei documenti depositati e sulla conformità dello statuto alle nuove regole del Codice. Queste categorie di enti, che oggi sono iscritti in registri territoriali, troveranno una collocazione naturale nelle rispettive sezioni del Registro riservate ad ODV e APS, a meno che manchino i presupposti richiesti dal Codice del Terzo settore per il mantenimento di tali qualifiche.
Solo in quest’ultimo caso, l’Ufficio del RUNTS proporrà una diversa collocazione nel Registro, che sarà comunque sottoposta al vaglio dell’ente. Dal punto di vista fiscale va fatta una piccola precisazione. Per quanto riguarda le ODV e le APS una volta completata la trasmigrazione nel RUNTS, continueranno ad applicare le precedenti disposizioni fino a quando non vi sarà l’autorizzazione della Commissione UE sui nuovi regimi fiscali. Attenzione però perché questo riguarda solamente le imposte dirette.

Tra le sezioni del RUNTS non c’è la sezione dedicata alle ONLUS.
Quale sarà il destino, dunque, di questi enti e fino a quando resterà in piedi l’anagrafe delle ONLUS gestita dall’Agenzia delle entrate?
Potranno scegliere la sezione più adatta alle proprie caratteristiche, tenendo conto del fatto che qualora dovessero scegliere la sezione impresa sociale la domanda di iscrizione andrà indirizzata direttamente al registro delle imprese.
Il procedimento di iscrizione delle ONLUS, infatti, è leggermente diverso rispetto a quello previsto per gli altri enti dal momento che si identificano in funzione del regime fiscale loro dedicato piuttosto che per un modello organizzativo specifico. A differenza di quanto previsto per la trasmigrazione delle ODV e APS, nel caso delle ONLUS la procedura indicata dal decreto prende le mosse dalla pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’elenco degli enti iscritti nell’attuale Anagrafe unica entro il termine previsto per l’avvio della trasmigrazione dei registri esistenti.
Per quanto riguarda le tempistiche le ONLUS, dunque, potranno accedere al RUNTS, a partire dalla data di pubblicazione dell’elenco fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali.
La ONLUS potrà adeguare lo Statuto alle indicazioni contenute nel Codice del Terzo settore e – una volta istituito il Registro – decidere di iscriversi immediatamente. In tal caso, però l’ente perderà la qualifica fiscale di ONLUS ma non vi sarà alcun obbligo di devoluzione del patrimonio. La seconda opzione prevede, invece, dei tempi più dilatati. La ONLUS potrà valutare attentamente in questa fase le modifiche statutarie eattendere che la Commissione UE si pronunci sulle misure fiscali.
Da quel momento si potrà conoscere con precisione quando verrà meno il regime ONLUS con la conseguente abolizione dell’anagrafe gestita dall’Agenzia delle entrate.

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