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ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: UN ESEMPIO DI “RESISTENZA” PER OTTENERE IL DIRITTO ALLA CONVENZIONE IN RSA

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La Signora Barbara (nome di fantasia) ci telefona per chiedere aiuto. La mamma, ultraottantenne e con malattie croniche, non è autosufficiente, ma ultimamente soffre anche di deliri persecutori. Adesso è ricoverata in una Casa di cura della periferia di Torino, dove è stata trasferita in lungodegenza a seguito di un ricovero al pronto soccorso, perché la figlia e la badante non sapevano più come gestirla.

Adesso il problema è come fare, perché la Casa di cura ha già informato che, entro un paio di settimane, verrà dimessa. Intanto la badante si è licenziata e la figlia potrebbe sostenere i costi per il ricovero in una Rsa solo per pochi mesi. Una sua collega le ha parlato della Fondazione promozione sociale e della possibilità di opporsi alle dimissioni. Cosa vuol dire? Come possiamo aiutarla?

In questi casi è, il nostro compito principale è rassicurare sul diritto del loro congiunto a ricevere tutte le cure di cui necessita, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in base alle quali il Servizio sanitario nazionale è tenuto ad assicurare la continuità delle cure senza limiti di durata.

Pertanto, nel caso in cui un nostro familiare anziano non sia più autosufficiente (es. è allettato oppure è colpito da Alzheimer o altre forme di demenza) è sempre possibile chiedere all’Asl competente per la sua residenza che il malato venga sottoposto ad apposita Unità valutativa geriatrica, al fine di ottenere una presa in carico definitiva da parte del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, per quanto riguarda i ricoveri in Rsa, è sempre bene ricordare che, mentre le prestazioni sanitarie dovute per la fase acuta o per la riabilitazione sono gratuite, se la situazione è stabilizzata, la retta della degenza presso Rsa è a carico dell’Asl nella misura del 50%, se il ricovero viene disposto dalla stessa. La quota rimanente resta invece a carico del ricoverato, secondo le norme nazionali sull’Isee, nonché del Comune per la parte non coperta dal ricoverato sulla base di dette norme. A tal proposito, ricordiamo che l’Isee verrà richiesto dal Comune, nel caso in cui il ricoverato non disponga di risorse sufficienti e presenti, pertanto, domanda di integrazione alla retta di ricovero. Il Comune ha l’obbligo di garantire l’integrazione economica, se l’interessato rientra nei requisiti di legge, di cui al Dpcm 159/2013 e s.m.i.

La Signora Barbara, seguendo le nostre indicazioni e sempre con corrispondenza scritta, è così riuscita ad ottenere la continuità delle cure per la madre non autosufficiente fino a che l’Asl ha autorizzato il ricovero definitivo in convenzione in Rsa.

ATTENZIONE: in questi casi, è molto importante la designazione anticipata di un Amministratore di sostegno che, nel caso in cui il beneficiario dovesse trovarsi nella condizione di non autosufficienza, temporanea o permanente, possa agire in nome e per conto del malato e tutelarne gli interessi.