Il Registro è un momento cardine perché gli enti non potranno definirsi del terzo settore se non saranno iscritti.
A partire dal 23 novembre è iniziata la trasmigrazione delle associazioni che già erano iscritte nel Registro del Volontariato della promozione sociale e queste associazioni saranno un po’ la prima popolazione del Registro e in più dal giorno 24 novembre per un’associazione nuova non iscritta è possibile fare iscrizione al Registro Unico.
È un passaggio super importante proprio perché è un elemento base della definizione di ente del Terzo Settore. Per esserlo si devono svolgere attività per finalità civiche, solidaristiche e di pubblica utilità, fare attività di interesse generale in uno o più settori indicati nell’articolo 5 del codice del Terzo Settore ed essere iscritti al Registro Unico.
A che punto siamo nel percorso di attivazione del Registro Unico e come funziona la trasmigrazione?
“Il Registro è attivo, quindi abbiamo un nuovo portale a cui si accede attraverso il sito del Ministero del Lavoro al quale è possibile iscriversi.
Ultimata la trasmigrazione sarà possibile mandare avanti le modifiche e le comunicazioni che riguardano la vita dell’associazione.
Il Registro Unico vuole essere un po’ la “Camera di Commercio” degli enti del Terzo Settore quindi un portale attraverso il quale anche il singolo cittadino può vedere tutto dell’associazione.
Quando sarà ultimato il percorso di trasmigrazione e le associazioni saranno sulla struttura informatica che le ospita, ci sarà il cambiamento a livello di trasparenze e accessibilità dei dati.
A partire dal 23 di novembre le Regioni che erano le tenutarie dei vecchi Registri delle associazioni di volontariato hanno iniziato a trasmettere i dati al Registro Unico che durerà fino al 21 febbraio del 2022.
Fatto questo inizierà il controllo di tutti i documenti presentati dalle associazioni.
A questo proposito, la Regione Emilia Romagna si era già portata avanti e fino al mese di ottobre aveva richiesto direttamente a tutte le associazioni iscritte, un aggiornamento dei dati di ognuna.
Una raccolta preventiva per anticipare il lavoro che poi farà il Registro Unico.
Quindi coloro che hanno compilato questa richiesta sarà certamente a posto e non dovrà sottostare ad ulteriori controlli.
Entro poi il mese di agosto del 2022 arriveranno le comunicazioni alle associazioni che non avranno come suol dirsi le carte in regala per l’iscrizione al RUNTS.
In caso di mancata comunicazione vale il meccanismo del silenzio assenso e quindi si può ritenere regolarmente iscritta.
Per quanto riguarda le associazioni di nuova costituzione, a partire dal 23 di novembre 2021 obbligatoriamente ci si deve iscrivere al nuovo Registro accedendo al portale ministeriale al quale si accede tramite lo Spid del Presidente e attraverso il portale inserire una serie di informazioni che servono ai fini dell’iscrizione: il codice fiscale dell’associazione, i dati del legale rappresentante, i dati dei membri del consiglio direttivo, il numero dei soci, se ha del personale retribuito all’interno dell’associazione e poi caricare l’atto costitutivo e lo statuto.
Il portale è abbastanza semplice; chi aderisce ad una rete associativa quindi chi è iscritto ad una associazione che ai sensi del codice del terzo settore potrebbe avere i requisiti per essere una vecchia associativa nazionale e che era iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale può fare questa attività attraverso l’intermediazione della propria rete associativa.
Invece per tutte le altre associazioni viene fatto solo con lo Spid del Presidente”.
Che cosa succede alle Onlus?
“Visto che con la riforma le Onlus sono un soggetto destinato a sparire o comunque a scegliere come collocarsi tra i soggetti previsti dalla riforma cambiando la loro natura, possiamo avere Onlus che si sono già trasformate in associazione di volontariato, in associazione di promozione sociale e si sono iscritte ai registri esistenti e che quindi trasmigrano.
Il registro si attiva con le ODV e APS, le onlus invece possono aspettare perché uscirà una procedura di iscrizione un po’ facilitata.
Non passano direttamente nel Registro Unico ma dovranno fare una specifica domanda.
La data a partire dalla quale potranno fare questa specifica domanda deve ancora uscire”.
C’è ancora tempo per modificare lo Statuto per chi non l’ha ancora fatto?
“Il termine per la proroga è stato fissato a maggio 2022.
Chi riceverà la lettera da parte della Regione che dice “abbiamo rilevato che il tuo Statuto non è adeguato” e visto che si sono susseguite un gran numero di circolari dal 2017 al 2021 è possibile che anche associazioni che hanno già modificato lo Statuto ai sensi del codice del terzo settore, debbano fare qualche piccolo aggiustamento”.
Come è strutturato. Si può essere iscritti a più sezioni?
“Sostituisce tutti i registri precedenti ma è strutturato in sezioni separate a secondo dei vari soggetti che vanno a comporre il mondo del terzo settore.
C’é una sezione per le associazioni di volontariato, una per le associazioni di promozione sociale che sono quelle che stanno trasmigrando adesso, una per le reti associative che sono quei soggetti che riuniscono al minimo cento enti del terzo settore attivi in almeno in cinque regioni italiane e che si iscriveranno nella sezione apposita tenuta direttamente dal Ministero.
Le reti associative sono anche gli stessi soggetti che hanno questa possibilità di fare gli adempimenti al posto dei loro iscritti, fare sia le comunicazioni intermedie che la procedura di iscrizione per le associazioni che aderiscono alle reti nazionali.
Gli unici che si possono iscrivere a più sezioni sono le reti associative.
Si dovrà scegliere cosa si vuole essere anche perché gli statuti sono diversi, le reti associative invece potranno essere ODV o APS, reti associative enti filantropici, reti associative aps generico. Sono le uniche che possono avere una doppia iscrizione in più sezioni”.
Quante persone devono avere lo Spid all’interno di una ODV?
“Lo Spid che serve per accedere al Registro Unico è solo quello del presidente che è l’unica attrezzatura tecnologica che l’associazione deve avere oltre alla PEC che è lo strumento di comunicazione tra associazioni e Registro.
La PEC è una posta elettronica normale ma ha il valore di una raccomandata e produce un’accettazione e una ricevuta.
Ha valore legale di ricevuta di una raccomandata quindi può servire per partecipare a dei bandi”.
Da chi è tenuto il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a cosa serve essere iscritti?
“Il Registro è nazionale ma è tenuto dalle Regioni, quindi nel caso dell’Emilia Romagna l’ufficio del Runts è lo stesso ufficio regionale che prima teneva il registro del volontariato e il registro della promozione sociale, ma il portale è unico nazionale e quindi una volta finito il popolamento, tutti potranno accedere ai dati di tutte le associazioni residenti sul territorio nazionale.
Tra gli obiettivi della riforma c’è quello di rendere più omogenee le procedure di iscrizione e viene fatta Regione per Regione.
La parta rete associative viene tenuta direttamente dal Ministero e quindi dall’ufficio nazionale del registro unico del terzo settore.
Anche la disciplina fiscale dei favori previsti per gli enti del terzo settore con la scaricabilità delle donazioni, si ha la possibilità di accedere al 5×1000”.
Nell’adeguamento dello Statuto per accedere un APS deve mantenere le sue sigle?
“Per una APS non è necessario mettere anche ETS perché l’associazione di promozione sociale è un tipo particolare di ente del terzo settore”.
Come si fa ad avere la firma elettronica del Presidente?
“Si compra da un gestore autorizzato come la PEC.
Si può fare in posta, alla Camera di Commercio, da Buffetti.
È un codice con cui si firmano i PDF dei documenti associativi”.
Quando ci si iscrive, cosa si deve presentare?
“Si può accedere verso questo portale del Ministero con lo SPID e c’è un questionario telematico sui dati della associazione.
Mettere i codici fiscali, la denominazione, i dati personali delle persone del consiglio di amministrazione, perché una delle grandi innovazioni del Registro è che si avrà un luogo in cui vedo chiaramente chi sono gli amministratori dell’ente.
Viene chiesto anche quanti sono i soci, se ci sono dei volontari attivi e quanti sono e quanti operatori retribuiti eventualmente ci sono.
Per alcune associazioni come per esempio le associazioni di volontariato e quelle di promozione sociale la prevalenza dell’opera dei volontari è determinante per potersi definire un’associazione di volontariato o promozione sociale.
I volontari attivi devono essere di più rispetto al personale retribuito che sono coloro che hanno una posizione Inps quindi dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi.
Nell’ambito del Registro a pieno titolo, tutti gli anni si dovrà depositare il rendiconto redatto secondo gli schemi ministeriali.
Quando il sistema sarà a pieno regime si dovrà caricare anche il bilancio annuale.
Un altro obbligo è quello dell’assicurazione ma non viene richiesto espressamente di caricare la polizza assicurativa nel portale”.
Differenza tra ONLUS e ODV?
“La differenza sulla carta era che le associazioni di volontariato basavano la loro opera sul lavoro dei volontari.
Con il codice del terzo settore a questa definizione si aggiunge che i destinatari delle attività devono essere prevalentemente i terzi.
La normativa sulle ONLUS prevedeva che questi soggetti facessero attività in una serie di settori specificatamente indicata dalla normativa, che questa attività venisse svolta senza scopo di lucro ma nulla si diceva sulla prevalenza delle opere dei volontari.
Rispettando i requisiti previsti dalla normativa sulle modalità di svolgimento delle attività, sull’assenza di scopi di lucro.
Potenzialmente si poteva anche fare l’attività prevalentemente con l’opera dei dipendenti.
Cosa che un’associazione di volontariato non può fare con il nuovo regolamento”.
Chi sono i volontari attivi e quali no?
“Tutti gli enti del terzo settore possono avere volontari, persone che mettono a disposizione gratuitamente i loro tempo.
Tutti devono essere iscritti in un apposito Registro che l’associazione tiene e devono essere assicurati per responsabilità civile e terzi, infortuni e malattie.
I volontari occasionali eventualmente possono non essere iscritti su questo registro e non essere coperti dall’assicurazione così come i volontari che svolgono solo un’attività di supporto amministrativo ai membri del direttivo”.