Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, introduce un complesso di misure per imprese e cittadini con l’obiettivo di favorire la ripartenza sociale ed economica del Paese.
Il provvedimento conferma e proroga alcune disposizioni contenute nel precedente Decreto “Cura Italia” e contiene ulteriori norme rilevanti, specifiche per la vita delle persone con disabilità.
Cominciamo ad esaminare le principali partendo da quelle attinenti alla salute e alla sicurezza.
Salute e sicurezza
Si prevede che le Regioni e le Province autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e socio-sanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, Il comma 4 dispone inoltre che si garantisca “il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati (…), nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso” e si incrementino le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, “sia con l’obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o ‘quarantenati’ nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità”.
L’art. 10 ha previsto un’equiparazione dei centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale ai centri diurni per le persone con disabilità ai fini del riconoscimento delle remunerazioni previste dall’art. 48 del Decreto “Cura Italia” nel caso abbiano svolto, durante la fase 1 dell’emergenza, prestazioni indifferibili o alternative.
Sostegno alle imprese e all’economia
Gli articoli 24 e 25 introducono dei benefici per gli enti gestori dei servizi a seguito dell’emergenza Covid-19: il primo dispone la sospensione temporanea del versamento dell’Irap per gli enti con ricavi non superiori a 250 milioni di euro, il secondo autorizza l’Agenzia delle Entrate a concedere un contributo a fondo perduto, differenziale, nel caso l’ente abbia registrato una diminuzione di fatturato di almeno un terzo.
La platea dei soggetti beneficiari del contributo è descritta nei commi 1 e 2 dell’art. 25.
Ulteriori benefici, concedibili anche agli enti del terzo settore e agli enti religiosi riconosciuti, sono contemplati all’art. 28: un credito di imposta del 60% per i canoni di locazione, leasing, affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a condizione di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto al mese corrispondente nell’anno prima.
Il DL prevede un incremento di 100 milioni di euro alla dotazione del Fondo per il Terzo Settore, di cui all’articolo 72 del Dlgs 117/2017. Il Fondo finanzia tramite appositi bandi progettazioni per fronteggiare le emergenze sociali e assistenziali, a livello nazionale e locale, da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
Ulteriori norme importanti per la sostenibilità gestionale degli enti gestori dei servizi sono contenute negli articoli 68 (Integrazione Salariale) e 70 (Cassa Integrazione in deroga).
Misure in favore dei lavoratori
L’Art. 72 conferma le previsioni di un congedo parentale con corrispondente indennità pari al 50% dello stipendio (e con contribuzione figurativa) per i lavoratori con figli minori di anni 12 ovvero ai genitori di figli con disabilità grave iscritti a qualsiasi ordine e grado di scuola o centri diurni. Il congedo è esteso a 30 giorni da fruire, in modo continuativo o frazionato, nel periodo 5 marzo – 31 luglio 2020. Viene ribadita la possibilità per i genitori di figli dai 12 ai 16 anni di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione delle attività educative e didattiche.
Per quanto riguarda i permessi previsti dalla legge 104/1992 (Art. 33), il DL Rilancio prolunga il periodo in cui è possibile fruire del permesso aggiuntivo: agli ordinari tre giorni di permesso al mese, in quanto lavoratore con disabilità grave o lavoratore che assiste persona con disabilità grave, si aggiungono in totale altri 12 giorni di permesso da fruire anche per i mesi di maggio e giugno 2020.
Per i lavoratori domestici, colf e assistenti familiari, non conviventi con il datore di lavoro è prevista un’indennità mensile di €500 per i mesi di aprile e maggio 2020.
Il DL Rilancio pone attenzione anche al lavoro agile (Art. 90).
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, si prevede il diritto dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 14 a svolgere lavoro agile, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che ciò sia compatibile con la prestazione da svolgere. Una norma di particolare importanza nel caso in cui il nucleo familiare comprenda una persona con disabilità.
Disposizioni specifiche per la disabilità e le famiglie
Il DL Rilancio contiene delle norme specificamente rivolte alle persone con disabilità e al funzionamento della rete dei servizi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. L’Art. 104 prevede tre stanziamenti aggiuntivi per un totale di 150 milioni di euro, al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente:
- il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 20 milioni di euro destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente (risorse che passano da 18,1 a 38,1 milioni di euro);
- l’incremento per l’anno 2020 del Fondo per il dopo di noi di ulteriori 20 milioni di euro (il Fondo passa da 58,1 milioni di euro a 78,1 milioni di euro) ai quali saranno da aggiungere, appena conteggiate, le minori entrate per le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 5 e 6 della legge 112/2016 da riallocare sulle misure di intervento diretto;
- la creazione di un fondo pari a 40 milioni di euro per garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali che devono affrontare oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione per operatori ed utenti (tali risorse dovranno essere attribuite con criteri da fissarsi entro 40 giorni con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri).
L’art. 105 dispone per l’anno 2020 un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.
Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.
Con l’Art. 109 vengono introdotte modifiche dell’art. 48 del Decreto “Cura Italia”: ad esempio l’estensione della sospensione dei servizi educativi 0-6 anni e dei centri diurni per disabili e anziani ai servizi scolastici ai centri diurni per minori, per la salute mentale, per le dipendenze, per persone senza fissa dimora, quale condizione per fare prestazioni alternative e compensative; e la possibilità per gli enti gestori di accedere anche ai trattamenti del FIS e della CIG in deroga per le ore non lavorate, pur a seguito dei pagamenti ricevuti con le modalità sopra dette. Non viene più rimborsato il servizio di trasporto scolastico introdotto nella conversione in legge del Cura Italia.
Un primo commento
Nello stendere l’articolo abbiamo preso spunto dalla Guida elaborata da Anffas nazionale per illustrare in linguaggio chiaro le norme inserite nel Decreto Legge 34/2020.
La Guida[1] è rivolta alle persone con disabilità e ai loro familiari e alle strutture associative, incluse quelle che gestiscono servizi, interessate alla graduale ripresa delle attività territoriali sociosanitarie e socioassistenziali.
Per ciascuna norma è riportato il corrispondente contenuto della Relazione illustrativa del Governo e delle note a cura di esperti dell’Associazione
Le Federazioni delle persone con disabilità Fish e Fand avevano indirizzato al Governo sollecitazioni e suggerimenti nelle fasi di elaborazione del provvedimento, nel solco di un confronto consolidato che si è sviluppato con la costituzione dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, in staff alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la ripartenza dei lavori dell’Osservatorio nazionale.
I temi sottolineati hanno riguardato la de-istituzionalizzazione e il rafforzamento degli interventi per la vita indipendente; l’ambito del lavoro e della tutela della salute – individuale e collettiva; la flessibilità e la conciliazione fra lavoro; la necessità di assistenza e sostegno alle famiglie e ai caregiver, considerata la sospensione delle attività nei centri diurni e nelle scuole e di indisponibilità di adeguati servizi di trasporto; il contrasto del rischio di impoverimento e di isolamento sociale; la prevenzione della violenza di genere.
In riferimento al testo finale del provvedimento, Fish e Fand hanno apprezzato “la conferma dell’estensione dei permessi lavorativi previsti dalla legge 104/1992 per i mesi di maggio e giugno e gli sforzi” per aumentare la dotazione del Fondo non autosufficienze per il 2020 avendo rimosso, sul filo di lana, “il vincolo sulle disabilità gravissime considerato divisivo e improprio. Soddisfazione espressa anche per l’incremento” del Fondo per il dopo di noi con l’auspicio che sia finalizzato a costruire l’autonomia e il supporto alle persone nella prospettiva che il supporto della famiglia possa diminuire o venga a mancare e per il contributo ai centri semiresidenziali per una più rapida riapertura con requisiti di sicurezza.
Per la componente associativa è mancato, tuttavia, il riconoscimento formale del ruolo dei caregiver familiari in quanto il carico assistenziale si è tipicamente aggravato in questa fase di emergenza, non ancora conclusa. Le Federazioni hanno evidenziato la necessità di contrastare in modo tempestivo ed efficace il rischio di aumento delle disuguaglianze e delle possibilità di partecipazione attiva alla vita sociale, in particolare nel campo del lavoro.
Nel comunicato del 20 maggio 2020 si legge: “Abbiamo chiesto in tutti i modi, in tutte le sedi, in tutte le occasioni e forme, di chiarire e rendere operativa l’indicazione dell’articolo 26 del Decreto ‘Cura Italia’.
Sono passati due mesi e ancora ad oggi non c’è nessuna formale indicazione operativa.
Nessuna circolare che indichi ai lavoratori e ai datori di lavoro come si richiede l’astensione dal lavoro quando c’è una situazione personale ad alto rischio. Il Senato in sede di conversione del ‘Cura Italia’ ha peggiorato se possibile la disposizione originaria. E il nuovo Decreto – ignorando le richiese anche di altri come FAVO, AIL, Uniamo – si limita ad estendere un vago beneficio di altri due mesi.
Una lacuna molto grave e irrispettosa che si assomma al mancato recepimento di altri correttivi, ad esempio sulle indennità ai lavoratori autonomi, dell’agricoltura, dello spettacolo che siano anche persone con disabilità grave”.